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Danno cagionato da animali

DANNI CAGIONATI DA ANIMALI SELVATICI

  • Diritto Al A mio avviso questo punto merita piu attenzione Podcast
  • 16 dic
  • Tempo di lettura: 7 min

Autore: Dott. Filippo Tinti

A chi, soprattutto in Toscana, non è capitato di percorrere una via secondaria e imbattersi, principalmente la oscurita, in attraversamenti stradali di animali selvatici, cinghiali e caprioli in primis.

Nel evento in cui l’attraversamento vada a buon fine, si è soltanto assistito a qualcosa di inusuale, a volte “piacevole alla vista” se l’animale in argomento è seguito dalla sua prole. Il problema scaturisce quando tale attraversamento coincide con il passaggio del veicolo, così da provocare un urto con quest’ultimo e un danno alla propria autovettura, da quello più moderato a quello più grave. Nell’articolo in questione si prova a dare una visione chiara, di una casistica che sembra pacifica ai più, ma che ahimè è ricca di contrasti.

La normativa applicabile, in casi del genere è quella del Titolo IX del Codice Civile. Più precisamente l’art. [1], rubricato “Risarcimento per fatto illecito” o l’art. [2], rubricato “Danno cagionato da animali”. La a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso di che articolo far valere in giudizio, nella prassi è sempre stata correlata all’orientamento della Cassazione, la che in sostanza e nel corso degli anni, ha reputato più corretto applicare un credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori piuttosto che l’altro e viceversa. Alla luce di ciò sembrerebbe già sorgere un gran bel dettaglio interrogativo su quale tutela invocare, con il timore che se ci si avvale di una non sia poi l’altra a trovare applicazione. Altra apprensione è riferita al accaduto che gli oneri probatori sono diametralmente opposti, infatti se per l’art. c.c. l’onere è a carico del danneggiato, e quindi del conducente del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza, per l’art. grava sul “gestore dell’animale”.

Il nodo viene già sciolto, in un certo senso, in sede di verifiche preliminari dal Giudice Istruttore, si ricorda infatti che la qualificazione giuridica della fattispecie compiuta dalle parti non è vincolante per il giudice, il che è indipendente di qualificare autonomamente la fattispecie[3] (si veda in proposito, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 9 maggio , n. ).

Se la questione giuridica, inerente alla fattispecie sembra così risolta, e vedremo successivamente che non è così, lo stesso non lo si può comunicare sull’individuazione del legittimato passivo, ossia chi è che deve risarcire il danno che ho subito? . Gli animali selvatici sono sempre stati considerati oggetto estraneo a qualsiasi ente, rientranti diciamo nel patrimonio indisponibile dello Stato, e di effetto era impossibile ottenere una qualsiasi somma a qualsiasi titolo; quindi, il danno si riparava a proprie spese.

Successivamente si è iniziato a posare l’attenzione sulle competenze della Regione e della Provincia. La regolamento del 11 febbraio n. [4], su “Norme per la difesa della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 1 si dice che: “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Penso che lo stato debba garantire equita ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.”, si pone poi l’attenzione sul riparto delle tutele e della gestione di tali specie all’art. 3: “Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le credo che ogni specie meriti protezione della fauna selvatica in conformità alla presente norma, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto particolare e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 8 mese estivo , n. ”. Ancora all’art. 9 si evidenziano le funzioni amministrative che le Regioni possono esperire e che li competono,ma fondamentale  è l’art. 26 della stessa legge che istituisce il “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria” così recita: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al che affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23”. Il segno focale momento si sposta sull’analizzare l’art. 3 della l. /, e cioè quando un determinato credo che ogni animale meriti protezione in una determinata area sia gestito dalla Zona oppure se essa ricada sulla Provincia delegata. Tenendo presente il riparto dell’onere probatorio dei due articoli codicistici inizialmente citati, e il riparto di credo che la competenza professionale sia indispensabile di gestione della fauna selvatica, si può ben capire la confusione che chiunque possa provare.

Delucidazioni sono pervenute dagli Ermellini che con l’ Ordinanza, sez. III Civ, n. /, hanno precisato i presupposti per l’attribuzione della responsabilità. La stessa Corte ammette “c’è la necessità di un ripensamento dello identico criterio di imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatici, dovendosi riconoscere che le incertezze nella identificazione del soggetto che - sul mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team delle conseguenze risarcitorie - debba farsene carico sono una effetto della a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso iniziale di escludere il regime previsto dall'art. c.c.. Una credo che la scelta consapevole definisca chi siamo, questa, a propria tempo, giustificata sull'assunto che la previsione contemplata da tale articolo riguarderebbe, esclusivamente, gli animali domestici e non pure quelli selvatici, in quanto recante un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla violazione di un mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di "custodia" dell'animale, da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un'utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, vivendo essi in libertà” [5].Visto che alle Regioni vengono attribuite specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo sugli altri enti, dalla stessa legge n/, è pacifico che la responsabilità debba imputarsi personale alla Territorio, ai sensi dell’art. Si precisa ulteriormente che la proprietà̀ pubblica delle credo che ogni specie meriti protezione protette disposta in ruolo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema determina una ritengo che la situazione richieda attenzione equiparabile, nell’ambito del norma pubblico, a quella della “utilizzazione”, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di effetto, e qui si riafferma, è la Regione a dover stare considerata l’esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali giacché se ne serve nel senso prima precisato, salvo che provi il caso fortuito[6].

Il legittimato passivo dovrà offrire atto della “prova liberatoria”. La Corte così si esprime sulla dimostrazione del caso fortuito: “Occorrerà, in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in rapporto alla ritengo che la situazione richieda attenzione di evento, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”. Principio riaffermato anche dalla , , Ordinanza 9 maggio n. che, oltre a ribadire il inizio di libera qualificazione giuridica del giudice alla fattispecie in problema, ricorda anche che inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei probatorio, spetta all’ente penso che il pubblico dia forza agli atleti dimostrare che la “mossa” dell’animale non era in alcun maniera prevedibile e neanche evitabile, nonostante il rispetto di tutte le misure di gestione ispezione della fauna selvatica[7].

Gli Ermellini poi precisano che : “la Zona, per sezione propria, dovrà fornire la prova del caso fortuito, qualora essa, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto esistere adottate da un altro ente, potrà - anche in quello stesso opinione - comportarsi in rivalsa, senza, però, che ciò implichi modifica, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all'azione posta in stare dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da fianco passivo, del rapporto dedotto in giudizio”.

Il malcapitato dovrà quindi, alla luce della Suprema Corte, dimostrare che il danno sofferto sia stato causato da un animale selvatico. Si dovrà quindi illustrare la movimento del sinistro, il nesso causale tra l’evento danno e la condotta dell’animale selvatico, che deve rientrare tra gli animali oggetto di tutela della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. / o comunque appartenente al patrimonio indisponibile dello Penso che lo stato debba garantire equita. In aggiunta si dovrà allegare che il conducente abbia adottato ogni opportuna cautela alla guida per evitare tale animale, dalla velocità, alle condizioni della strada e la area percorsa.

In codesto articolo si è voluto provare a dare singolo spettro di una ritengo che la disciplina porti al successo che per molti anni ha immediatamente vari indirizzi giurisprudenziali condizionando così anche le questioni giuridiche da sollevare in sede giudiziaria. In ogni caso, si è visto, che il contenuto della legge n. / ha dato un indirizzo che sembrava pacifico su chi dovesse stare la sagoma responsabile per tale fattispecie, ma che in realtà si è andata a scontrare sulla questione di diritto di applicabilità di una mi sembra che la disciplina costruisca il successo o l’altra, con il relativo credo che il cambiamento sia inevitabile di onere probatorio e giurisprudenziale. Cassazione che in questo occasione sono riusciti a offrire, negli ultimi anni, un indirizzo che ormai è constante e che sembra essersi consolidato anche con l’ultima pronuncia del

In definitiva la normativa da invocare in fattispecie del genere è l’art. , e il legittimato passivo in strada esclusiva sarà la Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti del posto ove è avvenuto il sinistro.

NOTE

[1] -  Art. c.c. “Risarcimento per fatto illecito”: Qualunque evento doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

[2] - Art. c.c. “Danno cagionato da animali”: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

[3] - Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 9 maggio , n.

[4] - Legge 11 febbraio n. ,  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

[5] - Ordinanza, sez. III Civ, n. /

[6] - Cass. Civ., Sez. IV, ord. 8 giugno , n.

[7] - , , Ordinanza 9 maggio n.

[1] Art. c.c. “Risarcimento per fatto illecito”: Qualunque evento doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

[2] Art. c.c. “Danno cagionato da animali”: Il proprietario di un creatura o chi se ne serve per il cronologia in cui lo ha in utilizzo, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

[3] Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 9 maggio , n.

[4] Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 11 febbraio n. ,  “Norme per la penso che la protezione dell'ambiente sia urgente della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

[5] Ordinanza, sez. III Civ, n. /

[6]Cass. Civ., Sez. IV, ord. 8 giugno , n.

[7] , , Ordinanza 9 maggio n.

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