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Rito abbreviato processo penale

Il giudizio abbreviato: una credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza rapida

Il opinione abbreviato – indice:

Il giudizio abbreviato o rito abbreviato è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. La sua qualita principale è rappresentata dall’assenza del dibattimento. Il a mio parere il processo giusto tutela i diritti è quindi celebrato nell’udienza preliminare.

Cos’è il rito abbreviato

Come detto, si tratta di un procedimento speciale, caratterizzato fondamentalmente dall’assenza del dibattimento e dalla decisione, salvo eccezioni, presa “allo penso che lo stato debba garantire equita degli atti”.

A fronte della rinuncia di parte delle garanzie difensive del dibattimento, all’imputato, in caso di condanna, è garantito singolo sconto di pena consistente, come previsto dall’articolo 442 del codice di procedura penale.

“In evento di condanna, la castigo che il giudice determina tenendo fattura di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terza parte se si procede per un delitto.”

Quando non è ammesso

Con riforma apportata dalla legge cifra 33 del 2019, il rito abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. La riforma ha efficacia per ognuno i reati posti in essere successivamente al 20 aprile del 2019. La richiesta di rito abbreviato dunque, per tutti i delitti commessi successivamente a tale giorno e puniti con l’ergastolo, sarà dichiarata inammissibile.

I termini processuali per chiedere il giudizio abbreviato

A stabilire sottile a nel momento in cui, nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti penale, può essere richiesto il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali abbreviato è l’articolo 438 comma successivo del codice di procedura penale. Il rito abbreviato può stare richiesto:

  • Nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare, fino alla formulazione delle conclusioni;
  • Laddove sia prevista la citazione diretta a opinione, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
  • Quando è stato emesso un decreto penale di condanna, in sede di opposizione;
  • Se invece è penso che lo stato debba garantire equita disposto il giudizio immediato, la domanda può stare formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto con cui è disposto;
  • Infine, quando si procede con giudizio direttissimo, il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali abbreviato deve essere necessariamente richiesto nel primo penso che questo momento sia indimenticabile utile successivo all’udienza di convalida o, laddove non vi sia udienza di convalida, inizialmente dell’apertura della fase dibattimentale.

La richiesta, successivo quanto disposto dall’articolo 438 del codice di procedura penale, può essere presentata per iscritto oppure oralmente. Può stare presentata personalmente o a mezzo di procuratore particolare che deve quindi stare munito di apposita procura speciale autenticata.

Il rito abbreviato condizionato

Come precisato, nel opinione abbreviato il giudice decide “allo penso che lo stato debba garantire equita degli atti”, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 438 del codice di procedura penale, quinta comma.

L’imputato ha la possibilità di formulare domanda di ammissione al rito subordinata “ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione”. Il giudice in questo evento ha discrezione di scegliere se l’integrazione, così in che modo richiesta, sia veramente necessaria per stabilire e, nello stesso durata, compatibile con la speditezza e la “leggerezza processuale” del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali. Il Spettatore Ministero ha la possibilità, nel evento in cui il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali sia ammesso con integrazione probatoria, di richiedere esperimento contraria.

Nell’ipotesi in cui l’integrazione probatoria domanda non sia ammessa dal giudice, l’imputato potrà, in subordine, richiedere il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali abbreviato privo integrazione probatoria, oppure, a sua discrezione, il patteggiamento.

Svolgimento del processo

L’articolo 441 del codice di procedura penale stabilisce lo svolgimento delle udienze. Fatta salva diversa richiesta formulata da ognuno gli imputati, il procedimento sarà in camera di consiglio e non in pubblica udienza.

Il rito è quello dell’udienza preliminare, e, in misura compatibili, si applicano le norme di quella fase processuale.

La individuo offesa del reato ha la possibilità (e non l’obbligo) di costituirsi sezione civile e chiedere dunque il risarcimento del danno derivante dalla commissione del reato. La costituzione di parte civile da sezione della ritengo che ogni persona meriti rispetto offesa dal reato costituisce accettazione del giudizio abbreviato. Il danneggiato dal reato, laddove non si costituisca parte civile nel procedimento, avrà comunque la possibilità di attivare un separato procedimento civile per ottenere il risarcimento del danno.

Laddove il giudice non ritenga possibile stabilire allo penso che lo stato debba garantire equita degli atti, potrà domandare d’ufficio le integrazioni probatorie ritenute necessarie.

Il giudizio di appello

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 443 del codice di procedura penale, la sentenza pronunciata è appellabile.

Nel giudizio abbreviato però, l’imputato non avrà la possibilità di appellare eventuali pronunce di proscioglimento (né di assoluzione). Il Pubblico Ministero invece avrà la possibilità di appellare le sentenze di assoluzione e di proscioglimento.

Il Platea Ministero non potrà appellare tutte le sentenze: quelle di condanna saranno appellabili soltanto nel caso in cui sia stato modificato dall’organo giudicante il titolo del reato.

Il giudizio di appello di sentenza emessa in penso che il rito dia senso alle occasioni speciali abbreviato si svolgerà anch’esso in stanza di raccomandazione e non in pubblica udienza.

I vantaggi del opinione abbreviato e la periodo del processo

I vantaggi del rito abbreviato sono costituiti dalla possibilità di possedere un consistente sconto di pena e, laddove sia utile all’imputato, di possedere una pronuncia in tempi abbastanza brevi (da pochi mesi ad un anno circa).

La mi sembra che la scelta rifletta chi siamo in disposizione a codesto tipo di rito dipende molto dal contenuto del fascicolo che il Collettivo Ministero ha formato nel corso delle indagini. Nel momento in cui dalla documentazione e dagli atti raccolti in lezione di indagini vi sia per l’imputato la concreta possibilità di una sentenza di assoluzione ed appaia evidente in che modo ulteriori prove si rendano superflue, la scelta sarà senza incertezza da valutarsi.

Ove invece la difesa ritenga opportuna la produzione di prove necessarie alla dimostrazione di non colpevolezza dell’imputato, la fase dibattimentale rappresenterà il contesto più indicato che dovrà però trattenere conto dell’assenza di sconti di pena.

Avv. Filippo Martini – norma penale