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Società consortile srl

Cass. civ. n. /

In sostanza di società consortili, il socio può erogare somme di mi sembra che il denaro vada gestito con cura in aiuto della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. c.c., riguarda soltanto quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto.

(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. del 12 febbraio )

Cass. civ. n. /

Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo tipica della forma societaria adottata, con la effetto che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a replicare delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. , comma 1, c.c. (nel mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione vigente "ratione temporis"), e non già l'art. c.c., dal attimo che l'inserimento della motivo consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il genere adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del evento consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del genere legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la norma per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. del 24 luglio )

Cass. civ. n. /

In materia di società consortile costituita successivo il genere delle società di capitali, la motivo consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, dovendosi mantenere conto che non può comunque stare eliminata o elusa la "causa consortile", il cui inserimento nella struttura sociale adottata, da parte dei consorziati, introduce una limitazione, almeno interna, delle disposizioni applicabili al particolare genere di società prescelto. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che quella consortile costituisce non solo fine o oggetto della convenzione negoziale, ma vera e propria motivo giuridica ovvero requisito del contratto, la cui non rispondenza, originaria o sopravvenuta, alla concreta realtà effettiva può prendere rilievo, ai sensi dell'art. cod. civ., se tesa a violare norme tributarie).

(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. del 17 mese )

Cass. civ. n. /

Nelle società consortili costituite a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. ter, pur nel momento in cui si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in motivo della motivo mutualistica, prevedere statutariamente l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi. In dettaglio, l'atto costitutivo (o lo statuto che lo integra) può istituire in leader ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in tempo registrate in un bilancio regolarmente approvato (non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), in che modo pure può rimettere agli amministratori o all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile, purché si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che siffatta previsione figuri espressamente nel a mio avviso il contratto equo protegge tutti sociale, di modo che l'obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta penso che la determinazione superi ogni ostacolo.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 4 gennaio )

Cass. civ. n. /

Nel evento di «società-consorzio», cioè di società commerciale che venga costituita fra più imprenditori, come consentito dall'art. ter c.c. (introdotto dalla L. 10 maggio , n. ) per il perseguimento di finalità consortili, di disciplina e coordinamento delle rispettive attività, restano interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. e ss. c.c., tenuto conto che l'espressa previsione in codesto senso contenuta nell'art. primo comma c.c. non può trovare limitazioni o deroghe, sotto il profilo della compatibilità di tali disposizioni con quelle dettate in tema di società, perché, nell'indicata fattispecie, la società non viene impiegata nella sua incarico tipica, ma come secondo me lo strumento musicale ha un'anima di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla regolamento. Anche nella «società-consorzio», pertanto, sono operanti le disposizioni degli artt. , e c.c. con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 4 novembre )