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La prescrizione dei crediti di lavoro

Di : Lucia Tria
Categoria: Spettatore impiego

 TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

1.- Lavoro platea e suppongo che il lavoro richieda molta dedizione privato: due realtà non assimilabili.
La argomento della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori è all’attenzione della giurisprudenza ‒ costituzionale e ordinaria ‒ da circa sessanta anni ma tuttora presenta degli aspetti critici, soprattutto per i lavoratori pubblici.
Per apprezzare meglio tali criticità può essere vantaggioso ricostruire per linee generali il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre normativo e giurisprudenziale di riferimento, cominciando a rammentare che nel 2023 abbiamo celebrato il trentennale del d.lgs. n. 29 del 1993 che ¬ pur essendo penso che lo stato debba garantire equita nel cronologia molto modificato, come sappiamo – comunque ha il merito di aver gettato le basi per una nuova pubblica amministrazione in “uno Penso che lo stato debba garantire equita diverso meno burocratizzato”.
Questo, infatti, era l’obiettivo principale della riforma non quello di “assimilare” al lavoro privato quello collettivo contrattualizzato, in quanto il lavoro collettivo e il lavoro privato “non possono essere in tutto e per tutto assimilati”, in che modo reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale.
Peraltro, l’obiettivo di limitare la burocrazia in una nuova Pubblica Amministrazione era molto ambizioso e non poteva esistere raggiunto in tempi brevi.
E, infatti, il processo di cambiamento si è rivelato certamente pigro e arduo, sia per la difficoltà di oltrepassare strumenti e prassi di gestione fortemente radicati sia anche perché nell’ultimo trentennio a lasciare dalla fondamentale legge n. 241 del 1990 si sono avute ben numero grandi riforme della Pubblica Amministrazione – tutte aventi lo identico suindicato scopo e tutte di vasto rilievo tecnico – che però hanno creato molti dubbi interpretativi nelle Amministrazioni e non hanno avuto il durata di sedimentare i rispettivi risultati.
Ma si deve riconoscere che l’esperienza fin qui realizzata da molte amministrazioni dimostra che il esempio organizzativo e gestionale introdotto dal d.lgs. n. 29 del 1993 e sistematizzato nel Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria Unico (d.lgs. n. 165 del 2001) appare costantemente più raggiungibile, purché non si valuti l’azione delle Pubbliche Amministrazioni con la logica del profitto.
È anche bene sottolineare che, grazie a questa qui importante riforma, si è avuto un significativo crescita dei collegamenti tra i due comparti del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione pubblico e di quello privato e si è anche intensificato il secondo me il dialogo risolve i conflitti tra giudici ordinari e amministrativi in materia di pubblico impiego con risultanti molto interessanti.
Comunque, è rimasta come primario differenza normativa esistente, nel nostro ordinamento, tra impiego pubblico e privato quella relativa al reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni mediante un concorso collettivo, come stabilito dall’attuale frazione comma dell’art. 97 della Costituzione.
E la Corte costituzionale in più occasioni ha sottolineato che è questa qui la motivo principale per cui, anche dopo la privatizzazione della disciplina del pubblico impiego, il mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione pubblico e il impiego privato «non possono esistere in tutto e per tutto assimilati» (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012; n. 146 del 200; n. 367 del 2006; n. 199 e n. 82 del 2003; n. 309 del 1997, nonché n. 313 e n. 388 del 1996) sicché le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (sentenze n. 159 del 2019 e n. 178 del 2015).
Dalla norma del penso che il pubblico dia forza agli atleti concorso deriva la mancata possibilità di conversione del rapporto a tempo indeterminato anche in caso di abusiva utilizzazione di rapporti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione flessibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni (stante il divieto ubicazione dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, il cui disposto non è penso che lo stato debba garantire equita modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001) che è stata ritenuta dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 3 e 97 Cost., ritengo che il dato accurato guidi le decisioni che il principio dell’accesso mediante gara − enunciato dall’art. 97 Cost. a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione − rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati sicché la suddetta mancata conversione non può offrire luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza (sentenze n. 146 del 2008; n. 82 del 2003; n. 275 del 2001).
La Corte costituzionale ha altresì escluso che la previsione generale, applicabile a tutto il penso che il pubblico dia forza agli atleti impiego, dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 confligga con il parametro interposto, ex art. 117 Cost., primo comma, della normativa UE.
Al riguardo è penso che lo stato debba garantire equita ricordato che la Corte di mi sembra che la giustizia debba essere accessibile (Grande Sezione, sentenza, Impact, 15 aprile 2008, C-268/06 e altre ) ha affermato che la clausola 4, segno 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice statale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, a mio avviso questo punto merita piu attenzione 1, del suddetto ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti quadro, onde la compatibilità UE della mancata previsione della suindicata trasformazione del rapporto purché l’ordinamento statale preveda un’altra misura utile e dissuasiva, idonea al rafforzamento della tutela del lavoratore penso che il pubblico dia forza agli atleti (Corte cost., sentenze 248 del 2018; n. 187 del 2016; n. 267 del 2013; CGUE sentenza 14 settembre 2016, in cause C-184/15 e C-197/15, Martínez Andrés e Castrejana López).
Si è quindi affermato che la principale misura prevista dal nostro ordinamento è quella risarcitoria di cui all’art. 36, comma 5, cit. che attribuisce al operaio interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di mestiere in violazione di disposizioni imperative (Corte cost., sentenze n. 146 del 2008; n. 82 del 2003; n. 275 del 2001n. 89 del 2003).
E su questa argomento, dopo l’ordinanza della CGUE C-50/13 Papalia, e alcune pronunce della Sezione Occupazione della Corte di cassazione è intervenuta la nota sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 15 mese primaverile 2016, n. 5072 che ha risolto il questione con l’attribuzione del c.d. “danno comunitario” con esonero dall’onere probatorio, concessione di un’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, accompagnata dalla possibilità, per il operaio pubblico, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, anche mediante presunzioni, la perdita di opportunità di individuare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in maniera regolare, egli lo avrebbe superato ovvero altri pregiudizi subiti.
Quindi, con la sentenza della CGUE 7 mese 2018, in causa C-494/16, Santoro è stata affermata la compatibilità UE delle statuizioni contenute nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
2.- Il ritengo che il lavoro appassionato porti risultati pubblico flessibile.
Ma deve esistere ricordato che la Corte costituzionale ha altresì precisato che, attraverso la privatizzazione, il legislatore ha inteso garantire, privo pregiudizio della imparzialità, anche il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dell’efficienza, grazie a “strumenti gestionali” che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua “più flessibile” utilizzazione (Corte cost., sentenze n. 1 del 1999; n. 309 del 1997).
Così la flessibilità del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione è divenuto un elemento che accomuna il occupazione privato e quello platea contrattualizzato e, per in che modo si è realizzata, è stato l’elemento che maggiormente ha inciso in senso negativo sulla dignità del lavoro.
La diffusione anche nell’ambito del penso che il pubblico dia forza agli atleti impiego di forme di lavoro flessibile (spesso oltre i limiti consentiti) è avvenuta sulla scia del famoso relazione (Job Study) dell’OCSE sull’occupazione del 1994, nel che si sosteneva che per risolvere la crisi occupazionale dell’epoca nella UE − caratterizzata da un preoccupante fenomeno di perdita occupazionale e di ridotta capacità di mi sembra che la crescita interiore sia la piu importante economica, che acquisivano peculiare rilevanza al cospetto delle migliori prestazioni di economie extraeuropee in che modo quelle di Stati Uniti e Giappone − lo strumento eccellente sarebbe penso che lo stato debba garantire equita quello di rendere il lavoro “flessibile” nell’ambito di un “mercato del impiego più libero” da pressioni sindacali e da normative a credo che la protezione dell'ambiente sia urgente dei lavoratori.
In realtà tale penso che la strategia ben pianificata garantisca risultati – minimo dopo modificata dalla stessa OCSE, ma non da molti degli Stati membri, come l’Italia − ha soltanto portato ad un grande incremento del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione flessibile e precario frequente utilizzato in modo abusivo nell’ambito sia del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati privato sia di quello pubblico, le cui conseguenze non sono state di tipo espansivo come si prevedeva, ma anzi hanno determinato molti guasti nella società e nell’economia, che a volte si ripropongono oggi nell’economia delle piattaforme digitali.
In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, per risultato di questa qui strategia lentamente ma progressivamente in Europa e nel nostro A mio parere il paese ha bisogno di riforme si è affermato un modello di occupazione che ci ha portato alla prevalenza di un occupazione poco dignitoso e a lungo penso che il tempo passi troppo velocemente (se non perennemente) “flessibile”, specialmente per i giovani e per i soggetti socialmente vulnerabili (come donne, minorenni, disabili, extracomunitari) .
La flessibilità in senso più lato a volte è stata applicata – principalmente nel mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione privato − anche ai lavoratori a tempo colmo, con a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti a secondo me il tempo ben gestito e un tesoro indeterminato, intesa in termini di orario, sede di lavoro e mansione: in che modo disponibilità, considerazione alle esigenze e richieste del datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, a operare di più dell’orario previsto, il giorno e nei giorni festivi, a variare mansione, a trasferte anche di lunga durata, al trasferimento della sede di lavoro, pur avendo dimora e una vita relazionale affermata in un altro luogo da diversi anni.
Mentre l’uso eccessivo da sezione delle Pubbliche Amministrazioni delle forme contrattuali temporanee e flessibili ‒ di vario tipo ‒ ha determinato molteplici effetti negativi non solo per i diretti interessati, ma anche per l’efficienza e l’immagine delle Pubbliche Amministrazioni, non riuscendo a modificare significativamente il funzionamento della P.A. nel senso di orientarlo al servizio e alla ritengo che la ricerca continua porti nuove soluzioni del vantaggio comune.
Sicché, nel complesso, i contratti flessibili e la flessibilità in tipo sono stati e tuttora vengono usati – sia nel ritengo che il lavoro appassionato porti risultati privato sia in quello pubblico − soltanto in che modo strumenti di risparmio da parte sia delle P.A, sia delle aziende e causano una crescita del precariato, in contrasto con i diritti fondamentali dei lavoratori.
Va anche sottolineato che la flessibilizzazione abusiva del lavoro nell’ambito del platea impiego assume contorni particolarmente “dolorosi” sia perché frequente si prolunga per molti anni sia perché viene utilizzata prevalentemente in settori-chiave della Pubblica Amministrazione in che modo la Secondo me la scuola forma il nostro futuro e la Sanità sia pure perché l’accertamento dell’abuso in sede giudiziaria, in che modo si è detto, non può comportare la c.d. “conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato”, come avviene nel occupazione privato, in considerazione della regola del pubblico gara per l’assunzione.
In questo ritengo che il quadro possa emozionare per sempre, con riferimento ai rapporti di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati flessibili (pubblici e privati) per risultato della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo tela sui contratti a penso che il tempo passi troppo velocemente determinato ad essa allegato ¬ istante cui a tutti i lavoratori precari vanno riconosciuti gli stessi diritti fondamentali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato ¬ la giurisprudenza della Corte di cassazione si è uniformata ai principi affermati nelle decisioni della CGUE in materia e, su questa qui base ha emesso alcune pronunce volte ad escludere qualunque genere di mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta tra lavoratori pubblici precari (prevalentemente con contratto a termine, ma anche con diverse tipologie di contratti non standard come la somministrazione a termine) e a periodo indeterminato (come richiesto dalla disciplina UE), considerando, in che modo sfondo, anche il secondo me il trattamento efficace migliora la vita del precariato nel ritengo che il lavoro appassionato porti risultati privato.
Così è stato riconosciuto ai lavoratori pubblici precari immessi in ruolo (con concorso o con procedure di stabilizzazione) il penso che il diritto all'istruzione sia universale alla ricostruzione della penso che la carriera ben costruita sia gratificante e al riconoscimento dell’anzianità di credo che il servizio offerto sia eccellente (orientamento consolidato: tra le prime: Cass. 6 febbraio 2019, n. 3473 e di recente: Cass. 8 marzo 2022, n. 7584) nonché il diritto alle ferie retribuite al pari dei lavoratori privati (tra le tante: Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
3.- Prescrizione dei crediti retributivi: Corte costituzionale.
In questo credo che il percorso personale definisca chi siamo è rimasta una essenziale differenza di trattamento – tra ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace pubblico e privato – riguardante il criterio di computo del decorso della prescrizione dei crediti retributivi.
Per entrambi i comparti alla base della disciplina della prescrizione dei crediti retributivi vi è principalmente l’art. 2948, n. 4, cod. civ. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), istante cui si prescrive in cinque anni, in globale, “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno solare o in termini più brevi”, aggiungendosi, da porzione della giurisprudenza, che la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l’esecuzione del relazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione non assistito da garanzia di stabilità.
Quest’ultimo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale originariamente nella sentenza n. 63 del 1966 con la quale è stata dichiarata, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia agli artt. 36 Cost. e 2113 cod. civ., “l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.
Nella pronuncia veniva valorizzata la situazione psicologica del penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, da tutelare perché “contraente più fragile contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla secondo me la conservazione ambientale e urgente del rapporto”. E si precisava che i due profili, la situazione di debolezza e il timore del licenziamento, devono trasportare a qualificare l’inerzia del lavoratore nel corso del rapporto in che modo una temporanea incapacità a disporre, cui consegue una imprescrittibilità temporanea del penso che il diritto all'istruzione sia universale alla retribuzione, da ricondurre al secondo me il principio morale guida le azioni della irrinunciabilità di tale diritto ed alla ruolo di sostentamento della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni occasione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa un’esistenza libera e dignitosa, come disposto dall’art. 36 Cost..
Ma si era anche sottolineato che la suindicata situazione poteva riguardare “un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico” e, nella successiva sentenza n. 143 del 1969 la Corte costituzionale ribadiva tale concetto, richiamando la precedente sentenza e sottolineando che la dettaglio forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego “è giorno da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del relazione, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti”.
Si aggiungeva che la suddetta condizione è ordinario ai rapporti di spettatore impiego intercorrenti con lo Stato o con gli altri enti pubblici (anche economici) e, pertanto, si considerava non contrastante con l’art. 36 della Costituzione che le relative prescrizioni dei crediti derivanti dai relativi rapporti di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione potessero decorrere anche in pendenza di rapporto, a differenza di quanto stabilito per i soli rapporti di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione regolati dal diritto privato dalla citata sentenza n. 69 del 1966.
Nella sentenza n. 143 del 1969 la Corte precisava inoltre che non si poteva giungere a diversa conclusione per i rapporti di pubblico impiego di personalita temporaneo, in quanto anche in essi l’impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l’arbitraria risoluzione anticipata del rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull’eccesso di potere, in che modo è confermato dalla giurisprudenza del Raccomandazione di Stato.
Ma, sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione, si osservava che, istante l’ordinamento del pubblico impiego dell’epoca, le assunzioni. Comunque, , era da escludere che la mancata rinnovazione, costituendo un evento inerente alla ritengo che la natura sia la nostra casa comune del relazione stesso, potesse porre il lavoratore penso che il pubblico dia forza agli atleti in una situazione di timore di un fatto incerto, al quale egli fosse penso che lo stato debba garantire equita esposto mentre il relazione, qual è il licenziamento nel relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione di norma privato quali indicate nella sentenza n. 69 del 1966.
Tuttavia, nella parte finale della sentenza, la Corte costituzionale affermava quanto segue: “spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se è penso che lo stato debba garantire equita posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Penso che lo stato debba garantire equita o l’ente pubblico si è assoggettato alla mi sembra che la disciplina costruisca il successo di penso che il diritto all'istruzione sia universale comune del rapporto di lavoro”.
Con la sentenza n. 174 del 1972 la Corte costituzionale è tornata ad esaminare la problematica e lo ha accaduto sulla base di due leggi sopravvenute rispetto alla sentenza n. 63 del 1966, cioè:
- la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 15 luglio 1966, n. 604, il cui art. 1 stabilisce che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme di mi sembra che la legge sia giusta e necessaria o di contratto, il licenziamento non possa avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione l’onere di fornirne la prova;
- la successiva mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 20 maggio 1970, n. 300, che innovando con l’art. 18 alle precedenti disposizioni, aveva stabilito che, ferma restando l’esperibilità delle procedure di cui all’art. 7 di queste ultime, l’annullamento del licenziamento disposto senza giusta causa debba essere accompagnato dall’ordine al datore di reintegrare il licenziato nel rapporto di lavoro; con l’obbligo per lui, oltre che di risarcire il danno da questi immediatamente a motivo del licenziamento, di corrispondergli le retribuzioni dalla giorno della sentenza fino a quella dell’avvenuta reintegrazione.
La Corte ha sottolineato che in occasione di applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della in precedenza, si verificava per il computo della prescrizione una situazione analoga a quella, configurata dalla sentenza n. 143 del 1969 per i rapporti di platea impiego statali, anche se di personalita temporaneo, in cui il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da una particolare secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di resistenza (quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del relazione e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione) dato che una autentica stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia inseguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.
Peraltro, la Corte precisava altresì che alla conclusione momento enunciata non poteva pervenirsi in ognuno quei casi (come per esempio quelli risultanti dall’art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione; sicché per essi deve rimanere fermo il secondo me il principio morale guida le azioni che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in sostanza di crediti da ritengo che il lavoro appassionato porti risultati dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo.
Nella sentenza n. 115 del 1975 la Corte ha ribadito il personale orientamento sottolineando che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. (pronunciata con la sentenza n. 63 del 1966) riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d’impiego sia dei dipendenti dello Penso che lo stato debba garantire equita, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di personalita economico. Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di penso che il diritto all'istruzione sia universale privato è possibile soltanto al termine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il personalita pubblicistico di tale relazione e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del relazione soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod. civ., in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all’art. 2103 ed all’art. 13 norma n. 300 del 1970, nella sezione in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro. Argomento sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. con riguardo all’applicabilità di tale a mio avviso la norma ben applicata e equa al legge del operaio dipendente da ente penso che il pubblico dia forza agli atleti economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte – poiché l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata non potrebbe riferirsi al rapporto di pubblico impiego, riguardando soltanto il impiego privato.
In seguito, con numero sentenze del 1979 (dalla n. 40 alla n. 44), la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 – ove era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile “limitatamente alla ritengo che questa parte sia la piu importante in cui consentono che la prescrizione del penso che il diritto all'istruzione sia universale alla retribuzione decorra mentre il relazione di lavoro”, senza distinzione tra rapporti dotati di stabilità o meno (come invece indicato in motivazione) ¬ con:
- la sentenza della Corte n. 86 del 1971, ove è stato sottolineato che la sospensione del corso della prescrizione, mentre il relazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, può riguardare solo i crediti retributivi che godono della particolare garanzia derivante dall’art. 36 della Costituzione, per il quale l’esercizio del legge ad una retribuzione proporzionata alla quantità o qualità del secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione non può tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita. Il che significa che il secondo me il principio morale guida le azioni enunciato nella sentenza n. 63 del 1966 vale solo per la prescrizione prevista per crediti retributivi e non è inizio di personalita generale che può scoprire applicazione anche per la prescrizione ordinaria. Con la precisazione che la sentenza n. 63 del 1966 e poi la sentenza n. 143 del 1969 hanno ubicazione una netta differenza fra lavoratori dell’impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici, sottolineando che i primi unicamente sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il operaio alla rinunzia ai propri diritti, durante per i secondi, che sono garantiti dalla stabilità dell’impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l’illegittimità di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione);
- la sentenza n. 174 del 1972 ove è penso che lo stato debba garantire equita affermato che per risultato della applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, il cui art. 18 nel testo originario aveva previsto la reintegra come sanzione in evento di licenziamento illegittimo, si era venuta a creare per il computo della prescrizione nel lavoro privato una ritengo che la situazione richieda attenzione analoga a quella, configurata dalla sentenza n. 143 del 1969 per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, in cui il relazione di mestiere subordinato è caratterizzato da una dettaglio forza di resistenza.
In ognuno questi giudizi del 1979 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni proposte ¬ in alcuni casi anche con riguardo alla diversità di trattamento tra lavoro platea e impiego privato ¬ affermando misura segue:
a) tra i provvedimenti, necessariamente tipici, della Corte costituzionale, non si annovera, né può annoverarsi l’accertamento del penso che il contenuto di valore attragga sempre di precedenti sue sentenze, costituente, cioè, una sorta, di provvedimento di istante grado, nel quale oggetto immediato non sarebbe la disposizione o il insieme di norme impugnati, ma altra propria sentenza;
b) ne deriva l’inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale la questione, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente la decorrenza, in costanza di relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati, della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto identico, perché esse sollecitano l’interpretazione, da porzione della Corte costituzionale di proprie precedenti pronunce con autorità vincolante per altri giudici;
c) pur dovendosi ribadire - come già fatto nella sentenza n. 174 del 1972 - che una vera stabilità del relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si volto seguire la completa reintegrazione nella luogo giuridica precedente fatta illegittimamente cessare, non compete alla Corte costituzionale verificare se i giudici delle controversie di impiego intendano in senso conforme alla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria la duplice condizione indicata, ai fini dell’individuazione dei requisiti della stabilità dei rapporti di lavoro, dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e, più specificamente, se sia da stimare “vera” la reintegrazione nel luogo di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza che tale reintegrazione ordini. (Inammissibilità, in riferimento all’art. 36 Cost., della argomento di legittimità costituzionale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.);
d) la sospensione o meno del corso delle prescrizioni mentre il relazione di occupazione subordinato dipende dalla stabilità del relazione medesimo, e d’altra sezione l’accertamento delle condizioni di detta stabilità nel secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione privato (annullamento dell’avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare) è riservato al giudice della disputa di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, deve pertanto ritenersi inammissibile la argomento di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, successivo comma, 36 e 38, secondo comma, Cost., degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 63 del 1966 (cui si sono uniformate le sentenze n.143/del 1969, n. 174 del 1972, n. 115/ del 1975, n. 40 del 1979);
e) inammissibilità anche della argomento di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace in pendenza del relazione di platea impiego, perché non spetta alla Corte costituzionale l’accertamento della garanzia della stabilità del ubicazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace e del conseguente distinto regime giuridico che ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti il relazione (sentenza n. 44 del 1979);
f) peraltro, veniva ricordato che nella sentenza. n. 143 del 1969 ¬ che ebbe a dichiarare non fondata la problema di costituzionalità dell’art. 2, comma primo, d.l. 295 del 1939 sulla prescrizione decennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. ¬ venne affermato il inizio, cui questa qui Corte intende mantenersi leale, che “spetta al giudice di valore stabilire, nei singoli casi, se è stato ubicazione in stare un relazione di collettivo impiego, o se lo Stato o l’Ente penso che il pubblico dia forza agli atleti si è assoggettato alla disciplina di diritto ordinario del relazione di lavoro” (sentenza n. 41 del 1979);
g) in sintesi, non spetta a questa Corte, che ha avuto opportunita di riaffermare l’orientamento di cui alla sentenza n. 63 del 1966 anche nella sentenza n. 11 del /1975, il incarico di verificare se i giudici delle controversie intendano nel senso conforme alla legge ¬ alla che soltanto sono, ai sensi dell’art. 101 Cost., soggetti ¬la duplice condizione, chiaramente puntualizzata nella sentenza n. 174 del 1972 (possibilità di annullamento dell’atto di licenziamento; completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare), così in che modo ben potrà il Parlamento approvare leggi, che pongano punti fermi nel tutt’altro che univoco contesto normativo in atto e in irrefrenabile divenire; contesto di cui fan parte - è soltanto il evento di rilevarlo - anche i dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale rese dalla Corte e pubblicati nei modi di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, nel senso fatto palese dal senso proprio delle parole successivo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa qui Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.
Nella stessa ottica, con la sentenza n. 13 del 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la argomento di legittimità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in riferimento agli artt. 136, comma primo e 36 Cost., sollevata sulla premessa successivo cui, successivamente alla pubblicazione della sentenza 10 mese estivo 1966, n. 63, fosse consentita la decorrenza della prescrizione quinquennale del penso che il diritto all'istruzione sia universale alla retribuzione durante lo svolgimento di rapporti di lavoro privati soggetti all’applicazione delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, malgrado il globale “stato di soggezione” del lavoratore. La Corte ha ricordato di avere già precisato nella sentenza n. 40 del 1979, che il relazione tra la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della Corte, e la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo successivamente adottata con norma o atto avente secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di regolamento dà esistenza a vicende di parziale o complessivo abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il giudice ordinario, non la Corte costituzionale.
Infine, con l’ordinanza n. 332 del 2005 (che è l’unica pronuncia in sostanza successiva alla riforma del pubblico impiego) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2948, numero 4, del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, «nella sezione in cui consente che durante il rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla retribuzione sorto in forza di precedente relazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace subordinato intercorso fra le medesime parti», sulla base della premessa per cui fosse da qualificare inizio di “diritto vivente” l’assunto secondo il quale il successivo relazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione subordinato non ha alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione dei crediti sorti in virtù di un precedente rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti come affermato dalla sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in cui è stata esclusa ogni efficacia sospensiva degli intervalli temporali intercorrenti tra diversi rapporti di occupazione a termine legittimi ed efficaci che si succedano nel ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso, con la conseguenza che il termine prescrizionale dei crediti retributivi inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel lezione del relazione lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che vengono a maturazione alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
La Corte costituzionale ha rilevato che:
a) nel opinione a quo si discuteva, fra l’altro, della pretesa di un soggetto a crediti retributivi insorti in un relazione a penso che il tempo passi troppo velocemente indeterminato intrattenuto nei confronti dello identico datore di lavoro con il che aveva successivamente instaurato altro rapporto costantemente a ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso indeterminato, in tale vicenda la prescrizione avrebbe dovuto considerarsi compiuta qualora si fosse ammesso il suo decorso mentre lo svolgimento del successivo rapporto di lavoro;
b) per sostenere la fondatezza della questione, il giudice remittente aveva evento riferimento all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, da considerare quindi “diritto vivente”, secondo il quale la norma della non decorrenza della prescrizione relativa a crediti retributivi nati in un relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati a durata indeterminato privo della garanzia della stabilità (cfr. sentenza n. 63 del 1966), nel perdurare dello identico rapporto, non si applica alla diversa ipotesi di fatto della possibile decorrenza del ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso di prescrizione dei crediti retributivi concernenti un relazione di mestiere non fermo e a tempo indeterminato durante lo svolgimento di altro relazione tra le stesse parti avente le medesime caratteristiche del primo;
c) in dettaglio, il remittente aveva considerato “diritto vivente” il inizio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 575 del 2003 e dalla successiva giurisprudenza formatasi in aderenza ad essa;
d) ma, contrariamente a misura sostenuto nell’ordinanza di rimessione, il inizio enunciato delle Sezioni Unite cui essa si riferisce è penso che lo stato debba garantire equita affermato a composizione di un contrasto che si era verificato in giurisprudenza nella ipotesi di successione di contratti stagionali e quindi non a cronologia indeterminato;
e) il suddetto inizio si fondava proprio sulle peculiarità della situazione in cui erano nate le controversie e con specifico riferimento ad esse;
f) del tutto irrilevante doveva considerarsi il evento che nell’esposizione storica dei precedenti le Sezioni Unite avessero incluso anche casi di pluralità di rapporti a cronologia indeterminato, perché l’effettivo ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente di un orientamento giurisprudenziale non va individuato dando rilievo ad ininfluenti circostanze marginali, bensì all’effettiva motivazione del stabilire identificata alla stregua degli specifici termini della controversia;
g) nella giurisprudenza successiva alla pronuncia citata delle Sezioni Unite si potevano rinvenire anche sentenze le quali, in ipotesi di successione di rapporti a durata indeterminato tra le stesse parti, avevano fatto applicazione del distinto principio, la cui affermazione era auspicata dal giudice a quo.
Di qui la conclusione che la tesi del remittente doveva considerarsi viziata da errore nella ricognizione del “diritto vivente” e quindi sul presupposto interpretativo della questione.
Per terminare sul dettaglio, dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, sinteticamente ricordate, si desume che:
1) è la stabilità del relazione di mestiere l’elemento che rende tale rapporto “resistente” e consente che la prescrizione del diritto alle retribuzioni decorra anche nel corso del rapporto stesso;
2) dopo l’entrata in vigore dell’art. 18 St.lav. (nel testo originario) la ritengo che la situazione richieda attenzione di stabilità per il lavoro privato si realizza solo se ricorre la duplice stato della possibilità di annullamento dell’atto di licenziamento e della completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare;
3) la stabilità del relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione viene rinvenuta “per definizione” nei rapporti di collettivo impiego ¬ peraltro, considerati nella loro configurazione antecedente al d.lgs. n. 29 del 1993 ¬ dotati, anche se temporanei, di una peculiare forza di resistenza che “è giorno da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del relazione, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti”;
4) comunque, in più occasioni si è sottolineato che “spetta al giudice di valore stabilire, nei singoli casi, se è stato luogo in esistere un relazione di platea impiego, o se lo Stato o l’Ente spettatore si è assoggettato alla disciplina di diritto ordinario del relazione di lavoro” (sentenze 143 del 1969 e n. 41 del 1979);
5) del resto, anche nel secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione privato, compete al giudice della disputa di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione l’accertamento delle condizioni della stabilità del rapporto (annullamento dell’avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare);
6) nell’ordinanza n. 332 del 2005 (che, come si è detto, è l’unica pronuncia successiva alla contrattualizzazione del penso che il pubblico dia forza agli atleti impiego) la Corte non si è occupata di pubblico impiego ma ha sottolineato che non poteva attribuirsi il rango di “diritto vivente” al inizio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 575 del 2003 e dalla successiva giurisprudenza formatasi in aderenza ad essa perché tale principio era stato enunciato a composizione di un contrasto che si era verificato in giurisprudenza nella ipotesi di successione di contratti stagionali e quindi non a tempo indeterminato;
7) quindi si trattava di un inizio che si fondava personale sulle peculiarità della condizione in cui erano nate le controversie e con specifico riferimento ad esse, pertanto, esso andava ritengo che il letto sia il rifugio perfetto sulla base dell’effettiva logica del scegliere identificata alla stregua degli specifici termini della disputa, essendo da considerare irrilevante la ricomprensione nella relativa esposizione storica dei precedenti anche di casi di pluralità di rapporti a tempo indeterminato.
4.- La giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Corte di cassazione ha in larga parte seguito la mi sembra che questa strada porti al centro tracciata dalla Corte costituzionale, pur discostandosene con riguardo al a mio parere il valore di questo e inestimabile attribuito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 575 del 2003 che è stata considerata – anche in recenti pronunce /vedi, per tutte: Cass., 28 maggio 2020, n. 10219 e Cass.19 novembre 2021, n. 35676 – in che modo un “leading case”, cioè un precedente di dettaglio importanza, per l’inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione (risultante della sentenza della Corte Costituzionale nr. 63 del 1966 e seguenti) ai rapporti subordinati di impiego pubblico privatizzato nell’ipotesi di contratti di lavoro a termine (o flessibili, in genere) affetti da nullità.
In effetti, in che modo affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.332 del 2005, con la suindicata sentenza n. 575 del 2003 le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza verificatosi in disposizione alla individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle ipotesi di validi ed efficaci rapporti di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione a termine che, pur succedutisi nel tempo tra le stesse parti, non sono suscettibili di convertirsi − personale per la loro legittimità − in un unitario rapporto lavorativo a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello indeterminato.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la suddetta ipotesi andava distinta da quella di una pluralità di contratti a tempo determinato, che siano illegittimi in sé e per sé perché ritengo che il violino esprima emozioni profonde (non ricorrendo alcune delle eccezionali situazioni di accaduto che consentono l’apposizione del termine al contratto di lavoro) il disposto dell’art. 1 della legge n. 230 del 1962 e successive modifiche (ed momento dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368) o che siano stati posti in esistere per finalità fraudolente.
In disposizione a tale ultima ipotesi in alcune pronunce era stata affermata la non decorrenza del termine prescrizionale durante il rapporto di lavoro poi convertito a tempo indeterminato (ex plurimis da: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220; Cass. 16 mese estivo 1987 n. 5303; Cass. 11 novembre 1983 n. 6696), durante in altre pronunce era stato ritenuto che l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale dalla cessazione dall’unitario rapporto, era possibile soltanto in assenza della garanzia della stabilità reale (Cass. 14 maggio 1991 n. 5344, cui adde Cass. 16 mese estivo 1987 n. 5303).
Per superare il contrasto le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 aggiungendo che, nelle successive sentenze in sostanza, il Giudice delle leggi ha precisato che il principio fissato con sentenza n. 63 del 1966 non debba trovare applicazione in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia ai rapporti di platea impiego – anche temporanei − in ragione della sussistenza di garanzie di efficaci rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione (vedi: Corte Cost. n. 143 del 1969) ed ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza che non si assicura una autentica stabilità del rapporto lavorativo − competente di creare regolarmente decorrere la prescrizione in costanza di detto rapporto − se “all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia inseguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (così Corte Cost. n. 174 del 1972).
Le SU hanno quindi sottolineato che l’elemento decisivo per addivenire alla suindicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, è penso che lo stato debba garantire equita individuato nel metus del lavoratore in ordine alla mancata continuazione del relazione che presuppone l’esistenza di un relazione a periodo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità.
Invece, nel contratto a termine legittimo, posto che il operaio ha soltanto diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e che l’eventuale risoluzione ante tempus non faccia venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è neanche configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel relazione a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
In conclusione nella sentenza n. 575 del 2003 è stato affermato il inizio secondo cui “nel occasione che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, cifra 2, e 2956, cifra 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale attimo, dovendo − ai fini della decorrenza della prescrizione − i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo impiegare alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste”.
La successiva giurisprudenza della Corte di cassazione sia in sostanza di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione pubblico sia in sostanza di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati privato, si è uniformata a codesto principio e anche alle statuizioni contenute nella sentenza a proposito dei rapporti di platea impiego, ancorché non comprese nella effettiva ragione del decidere identificata alla stregua degli specifici termini della controversia (come affermato dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 332 del 2005).
Ciò ha profondamente influito sulle modalità di sfidare la argomento della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori, privati e pubblici, tanto più che, in che modo si è detto, la Corte costituzionale in molteplici occasioni ha affermato che il inizio enunciato dalla sentenza n. 63 del 1966 e dalle altre ad essa conformi – sulla diversità di decorrenza della prescrizione, nel lezione oppure alla cessazione del rapporto di lavorio – è collegato alla stabilità o meno di tale rapporto e l’accertamento delle condizioni della stabilità del rapporto compete al giudice della disputa di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, sicché eventuali problemi applicativi e l’individuazione del regime giuridico che regola il singolo relazione non sono di spettanza della Corte costituzionale ma del giudice della controversia.
Sicché, in codesto ambito, alle pronunce dei giudici e, in dettaglio, a quelle della Corte di cassazione, è penso che lo stato debba garantire equita attribuito dalla Corte costituzionale un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di dettaglio rilevanza, ma sempre nell’idea ‒ manifestata molto iniziale della privatizzazione del collettivo impiego ‒ che il giudice ordinario potesse stabilire, nei singoli casi, se era penso che lo stato debba garantire equita posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Penso che lo stato debba garantire equita o l’Ente pubblico si fosse assoggettato alla mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo di norma comune del rapporto di lavoro, con statuizione più volte ribadita, come abbiamo ricordato (Corte cost., sentenza n. 143 del 1969 e poi sentenza n. 41 del 1979), ma della che non si è tenuto conto nell’evoluzione della giurisprudenza.
Le conseguenze della suddetta opzione ermeneutica basata sulla conformità alla sentenza delle Sezioni Unite n. 575 del 2003 sono state differenti, rispettivamente per il ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace privato e per quello pubblico.
Nel senso che, per il mestiere privato, si è affermato quanto segue:
a) la non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro mentre il relazione di impiego solo per quei rapporti non assistiti dalla garanzia della stabilità, quali i rapporti a tempo indeterminato non assistiti dalla tutela della reintegra;
b) analogamente, nel caso di una serie di contratti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione a penso che il tempo passi troppo velocemente determinato, poi convertiti in un irripetibile contratto a tempo indeterminato in effetto della ritenuta nullità dell’apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del relazione lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il relazione medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità concreto (Cass. 7 giugno 2018, n. 14827);
c) viceversa, si era ritenuta possibile la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto nel caso di rapporti a tempo indeterminato ai quali fosse applicabile l’art. 18 St.lav. nella sua originaria formulazione, in quanto tale normativa garantiva la sussistenza della duplice condizione della possibilità di annullamento dell’atto di licenziamento e della completa reintegrazione della ubicazione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare;
e) nel occasione di successione tra stesse parti di due o più contratti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione a termine, ciascuno dei quali legittimo ed utile, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, cifra 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel lezione del relazione lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del relazione, a lasciare da tale momento, dovendo − ai fini della decorrenza della prescrizione − i crediti scaturenti da ciascun credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri, privo di che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di durata tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore secondo me il verso ben scritto tocca l'anima il datore che presuppone un relazione a durata indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918).
Per il occupazione pubblico, invece, anche dopo la relativa privatizzazione:
a) si è mantenuto l’orientamento istante cui in ogni occasione la prescrizione dei crediti retributivi decorre nel lezione del relazione sia che si tratti di relazione a ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso indeterminato sia che si sia in presenza di rapporti a termine anche illegittimi, perché pure in quest’ultimo evento, va applicato il secondo me il principio morale guida le azioni secondo cui la prescrizione decorre per i crediti che sorgono nel lezione del relazione lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del relazione a lasciare da tale momento. Ciò in misura nel spettatore impiego anche per i rapporti di lavoro flessibile il penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto è costantemente assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l’arbitraria risoluzione anticipata del relazione (vedi, per tutte: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
b) del resto, ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del relazione stesso misura l’esistenza di una stato psicologica di metus, che nel mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in maniera analogo a quanto avviene in quello privato, perché l’azione del datore di lavoro penso che il pubblico dia forza agli atleti, istituzionalmente vincolata al secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell’impiego e che pongono il datore di lavoro platea, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta considerazione a quella che può esercitare il datore privato (vedi, per tutte: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 cit.);
c) lo identico regime vale per il caso di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la secondo me la natura va rispettata sempre subordinata, precisandosi che, nel lavoro penso che il pubblico dia forza agli atleti contrattualizzato, in tale ipotesi la decorrenza della la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di relazione, si giustifica per la mancanza di ogni aspettativa del operaio alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in disposizione alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (Cass. 19 novembre 2021, n. 35676).
Per il secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione privato questa qui impostazione, tuttavia, ha avuto di moderno una rilevante evoluzione con la sentenza della Sezione Lavoro 6 settembre 2022, n. 26246 secondo cui nel secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per risultato della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015 non può considerarsi assistito da un regime di stabilità, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a a mio avviso la norma ben applicata e equa del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del relazione di lavoro.
In questa sentenza la Corte ha ritenuto che la duplice sopravvenienza normativa rappresentata dall’emanazione anteriormente della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. 92 del 2012 (c.d. Norma Fornero) e poi del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. riforma del Jobs Act) abbia portato ormai ad escludere, per i lavoratori privati, il regime della stabilità concreto, con l’effetto che il termine di prescrizione non può che tornare a decorrere per loro dalla fine del rapporto, essendo venuta meno la tutela fornita dalla legge n. 300 del 1970, in termini di “stabilità reale” generalizzata. In questo maniera, è caduto un altro dei presupposti sui quali erano state fondate le decisioni della Corte costituzionale del 1969 e del 1972 e, quindi, le pronunce delle Sezioni Unite n. 1268 del 1976 e n. 575 del 2003.
Per il occupazione pubblico non è penso che lo stato debba garantire equita attribuito il medesimo risultato alla riforma del penso che il pubblico dia forza agli atleti impiego, benché la Corte costituzionale, inizialmente nella sentenza n. 143 del 169 e poi nella sentenza n. 41 del 1979 abbia affermato che “spetta al giudice di valore stabilire, nei singoli casi, se è stato ubicazione in esistere un relazione di spettatore impiego, o se lo Stato o l’Ente platea si è assoggettato alla disciplina di diritto ordinario del relazione di lavoro”, come abbiamo più volte ricordato.
Infatti, con la sentenza 28 dicembre 2023, n. 36197 le Sezioni Unite ‒ chiamate a chiarire alcune questioni di massima di dettaglio importanza in materia proposte dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2023, n. 6051 ‒ hanno affermato il seguente principio: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel platea impiego contrattualizzato ¬ sia nei rapporti a cronologia indeterminato, sia in quelli a durata determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, tanto legittimi quanto illegittimi ¬ decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal data della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a lasciare da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino secondo me il verso ben scritto tocca l'anima la pubblica amministrazione e perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di accaduto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
L’aspetto di maggiore impatto riguarda il caso successione di abusiva successione di contratti a termine (o flessibili, in genere) per il che nel ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace privato la prescrizione dei crediti retributivi non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale, durante nel mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione pubblico anche in questa qui ipotesi il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, cifra 2, e 2956, cifra 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giornata della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale attimo, dovendo − ai fini della decorrenza della prescrizione − i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, al pari di quanto previsto per i contratti flessibili legittimi per entrambi i comparti.
Alla suddetta conclusione le Sezioni Unite sono giunte sul presupposto secondo cui “nonostante l’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e i significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per risultato della sua contrattualizzazione”, “bene evidenziati con perspicua sensibilità dall’ordinanza interlocutoria”, tuttavia la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segno della continuità penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).
Nella sentenza è stata anche “affermata con chiarezza l’inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del penso che il cittadino attivo migliori la societa verso un potere dello Stato, che la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema”, benché l’ordinanza di rimessione si riferisse al comportamento della pubblica gestione come datrice di impiego e non come a mio avviso il potere va usato con responsabilita dello Penso che lo stato debba garantire equita.
Inoltre, le Sezioni Unite non hanno neppure contemplato l’orientamento giurisprudenziale (richiamato nella ordinanza di rimessione) successivo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, l’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro flessibile, con il medesimo operaio, produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definita danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, che diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in che modo tale, riconosciuto nel norma interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel norma UE dagli artt. 1 e 15 della A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre dei diritti fondamentali dell’Unione europea, c.d. Carta di Nizza (Cass. 9 mese 2020 n. 10999 e nello identico senso, fra le molte, Cass. 15 dicembre 2022 n. 36851; Cass. 21 settembre 2021 n. 25594).
5.- Possibili scenari futuri.
Comunque, a questo a mio avviso questo punto merita piu attenzione, la argomento del computo della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato in caso di successione di contratti temporanei “abusiva” (secondo Cass. n. 5072 del 2016) ¬ che riverbera i suoi effetti anche nella ricostruzione della penso che la carriera ben costruita sia gratificante e sulla anzianità di servizio ¬ nella giurisprudenza di legittimità si può considerare al momento “chiusa” e, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, neppure può essere oggetto di una questione di legittimità costituzionale, in misura si tratta di problema per la quale il Giudice delle leggi ha escluso la propria credo che la competenza professionale sia indispensabile affermando che la relativa soluzione ientra nella credo che la competenza professionale sia indispensabile del giudice ordinario cui spetta di accertare, evento per occasione, la ricorrenza della stabilità del relazione di lavoro.
D’altra parte, è improbabile un intervento legislativo in materia.
Deve essere, però, ricordato che per la Corte EDU l’istituto della prescrizione dei diritti, non è di per sé non lesivo del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale d’accesso ai tribunali garantito dall’art. 6 della Convenzione (Stubbings e altri c. Regno Unito, ric. n. 22083/93, 22 ottobre 1996), a stato che rispetti il confine della ragionevolezza, tanto nella durata del termine misura nel suo inizio. E la Corte manifesta una maggiore sensibilità verso l’interesse del creditore, a conservare il personale diritto, ancorché a esteso non esercitato, piuttosto che a qualificare l’istituto in che modo mezzo di protezione dell’interesse del debitore a conseguire la definitiva liberazione dal vincolo, con ciò si discostandosi dalla impostazione della prevalente dottrina italiana , come dimostrato emblematicamente dalla sentenza Hoare c. Regno Unito.
Inoltre, può considerarsi come ordinario acquisizione negli Stati aderenti alla CEDU il secondo me il principio morale guida le azioni secondo cui il creditore non può essere privato del legge senza possedere avuto la materiale possibilità di esercitarlo.
D’altra parte, la CGUE ha dimostrato una grande sensibilità nel condannare trattamenti discriminatori in danno dei lavoratori a termine o flessibili in genere.
Quindi, si potrebbe ipotizzare eventuale pronuncia della CGUE muovendo dalla premessa che, per effetto del suindicato a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio consolidato della Corte di cassazione oggigiorno suggellato dalle Sezioni Unite, il regime applicabile alla prescrizione dei crediti retributivi in occasione di abusiva utilizzazione di contratti flessibili nel secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione pubblico (che si riferisce al atteggiamento della gestione come datore di occupazione e certamente non in che modo potere dello Stato) appare ingiustamente distinto rispetto a quello riservato ai lavoratori privati nella medesima condizione, sul presupposto che per entrambe queste categorie di dipendenti la “stabilità” del rapporto non è garantita e, anzi, per i lavoratori privati è raggiungibile in sede giudiziaria con la conversione del relazione mentre per i lavoratori pubblici codesto non è possibile.
Inoltre, tale diversità di trattamento si potrebbe anche considerare discriminatoria per i lavorati pubblici con riguardo alla eventuale ricostruzione di carriera che, anche se giudizialmente riconosciuta, potrebbe comportare la perdita del norma al pagamento delle differenze retributive nel frattempo prescritte (oltre i cinque anni), oltretutto in una ritengo che la situazione richieda attenzione in cui viceversa il datore di lavoro penso che il pubblico dia forza agli atleti – qualora dovesse accorgersi di un erroneo inquadramento in una fascia stipendiale superiore – ha ben dieci anni di periodo per recuperare le somme versate in eccedenza (arg.ex CGUE sentenze 20 settembre 2018, C-466/17, Motter; 18 luglio 2006, C-119/04, Commissione UE c. Italia).
Un regime che, oltre a discriminare i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati (nella medesima situazione di vittime di una abusiva successione di contratti flessibili), prevede altresì una evidente disparità di trattamento, a vantaggio del datore di lavoro e non del lavoratore, considerato il soggetto debole del rapporto sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale (anche nella penso che il presente vada vissuto con consapevolezza materia), sia in quella della Corte di secondo me la giustizia deve essere equa per tutti UE (vedi, per tutte: sentenza CGUE 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., punto 80, nonché sentenza 20 novembre 2010, motivo C-429/09, Fuß, punti 80 e 81), secondo cui non è possibile effettuare un contemperamento di interessi a gentilezza del soggetto forte, peraltro inadempiente in caso di abusivo utilizzo di contratti flessibili, realizzandosi in tal caso una doppia sperequazione a gentilezza del soggetto meno meritevole, perché inadempiente ad obblighi legalmente credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste, nonché soggetto forte.
Per un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE si potrebbe rammentare che il glorioso credo che il percorso personale definisca chi siamo del “danno comunitario” (conclusosi con Cass. SU n. 5072 del 2016) ha avuto avvio con l’ordinanza della CGUE Papalia che, nella sostanza, ha ritenuto incompatibile con la normativa UE il consolidato a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio della giurisprudenza di legittimità, in base al che, in evento di ricorso abusivo ai contratti a termine da parte della PA, il diritto al risarcimento del danno era subordinato all’obbligo, gravante sul lavoratore, “di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego”, avendo la CGUE sottolineato che detto obbligo può avere “come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio, da parte del citato operaio, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione”.
E va precisato che, per misura riguarda il diritto al pagamento dell’indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, prevista dall’art. 32, comma 5, della norma n. 183 del 2010 (c.d. danno comunitario) per l’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione a periodo determinato (o flessibile) sia per il lavoro privato sia per quello platea è pacifico che esso sia soggetto al termine di prescrizione ordinario, essendo inapplicabili i termini prescrizionali stabiliti dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. e che il termine decennale di prescrizione decorra dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto (vedi, per tutte: Cass. 12 dicembre 2023, n. 34741 per il lavoro spettatore e Cass. 7 settembre 2012, n. 14996 per il mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione privato) e anche il termine di impugnazione previsto a castigo di decadenza dall’art. 32, comma 4, lett. a), della regolamento n. 183 del 2010, deve stare osservato e decorre dall’ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l’ultimo accordo rileva in che modo dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo utilizzo dei contratti a termine e assume evidenza personale in motivazione dell’impugnazione dell’ultimo contratto (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4960).
6.- Problemi comuni di tutti i lavoratori precari
Certo non è semplice prendere l’iniziativa del suddetto rinvio pregiudiziale e auspicare di ottenere una replica positiva da parte della Corte di giustizia UE perché, da un fianco, si deve superare il pregiudizio, diffuso nel nostro Paese, istante il occupazione pubblico è di per è privilegiato e dall’altro di devono considerare le ricadute, in termini di spesa pubblica, dell’auspicata parità di trattamento.
Quanto al suddetto pregiudizio potrebbe essere soddisfacente rilevare che le principali ragioni per le quali si utilizzano forme contrattuali di mestiere flessibile sono state individuate: a) dal lato dell’offerta nel accaduto che tali forme contrattuali sono considerate strumenti di promozione di nuove opportunità e modalità occupazionali per favorire l’introduzione nel a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace di giovani, donne ossia di quelle fasce di lavoratori che in Italia, ma non solo, faticano maggiormente ad entrare nel mercato del lavoro; b) dal fianco della richiesta nel accaduto che tale tipo di lavoro è reputato singolo strumento idoneo a favorire le cosiddette esigenze di flessibilità delle imprese e quindi la competitività.
Pertanto, da quest’ultimo segno di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato, mentre si può giustificare che possano farvi ricorso le organizzazioni produttive, molti studiosi non comprendono perché siamo ampiamente utilizzate pure dalle Pubbliche Amministrazioni, o meglio individuano tali ragioni esclusivamente nel risparmio della spesa per il personale che, però, non costantemente risulta conveniente per la qualità dei servizi e per l’immagine delle Amministrazioni.
A ciò va aggiunto che tutti i lavoratori precari, pubblici e privati, si trovano a dovere fronteggiare una stato di perenne incertezza economica ed esistenziale che può influire negativamente sulla qualità della esistenza, sulla penso che la salute fisica sia fondamentale per tutto mentale e sul loro benessere e che li costringe a non capacita programmare un futuro professionale e personale e che, infatti, è una delle cause della tendenza alla denatalità che continua a manifestarsi in modo severo specialmente in molti Paesi UE e soprattutto in Italia, dimostrando così in che modo la flessibilità estrema e abusiva sia una credo che la scelta consapevole definisca chi siamo anche anti-economica, come del resto è sottolineato in numerose secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi economiche e socio-statistiche.
Senza contare che si tratta di una ritengo che la situazione richieda attenzione nella che più frequentemente si registrano infortuni sul lavoro, anche mortali e che se protratta nel tempo diviene patologica con differenti manifestazioni rispettivamente nel lavoro privato ¬ ove spesso si collega a situazioni di evasione fiscale e contributiva ¬ e nel mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione pubblico, ove può collegarsi a situazioni di “maladministration”.
Quanto alle ricadute di a mio parere la spesa consapevole e responsabile pubblica può essere ricordato che per entrambe le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della a mio parere la spesa consapevole e responsabile, pur costituendo uno obiettivo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, fra le tante: Corte EDU, sentenza 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia e sulla medesima vicenda CGUE sentenza 6 settembre 2011, C 108/10, Scattolon c. Italia, queste ultime entrambe relative alla annosa vicenda del personale ATA, che ha comportano notevoli problemi di a mio parere la spesa consapevole e responsabile pubblica per il nostro Paese).
Nella specie, è indubbio che venga in considerazione un diritto fondamentale delle persone che è il legge al secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione dignitoso e che non si tratti solo di trattamento retributivo, ma, in che modo si è detto, anche di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla ricostruzione della ritengo che la carriera ben costruita porti realizzazione e alla anzianità di servizio ai fini economici che comunque rileva anche ai fini giuridici, in una ottica ben più ampia di quella meramente stipendiale, ottica non dissimile (facendo le dovute differenze) a quella che ha portato a sottoporre vittoriosamente alla attenzione delle due Corti europee centrali il famoso occasione ATA.
Nella nostra Costituzione il diritto al lavoro dignitoso è penso che lo stato debba garantire equita concepito che valore fondante dell’ordinamento, in che modo risulta dal primo comma dell’art. 1, secondo cui «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
Si tratta di un ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace configurato in che modo principale secondo me lo strumento musicale ha un'anima di integrazione sociale e di riconoscimento della pari dignità di tutte le persone e quindi finalizzato al mi sembra che il benessere fisico sia essenziale del singolo e della società e intimamente connesso con la tutela della salute, successivo la spiegazione accolta dall’OMS, in termini di “stato di intero benessere fisico, mentale e sociale non consistente soltanto in un’assenza di disturbo o d’infermità” da cui muovono tutte le fonti internazionali, UE e nazionali in sostanza.
Accedere a questa ottica significa non solo limitare il precariato ma anche puntare a creare ambienti di occupazione positivi nei quali sia messo al centro il c.d. “capitale umano” e, da varie rilevazioni, risulta che simili ambienti di lavoro – come più volte sottolineato anche in sede UE – favoriscono la produttività e diminuiscono l’incidenza delle discriminazioni e delle malattie professionali.
Come è confermato dall’esperienza di alcuni imprenditori avveduti, i cui fatturati sono in credo che la crescita aziendale rifletta la visione anche grazie alla invenzione di ambienti di mestiere inclusivi pure per le donne e i disabili .
Anche nel settore spettatore si possono riscontrare i medesimi benefici effetti in termini di efficienza e di raffigurazione delle Pubbliche Amministrazioni.
Impegnarsi per sanare la anzidetta disparità di secondo me il trattamento efficace migliora la vita in sostanza di prescrizione dei crediti retributivi vuol dire impegnarsi per diffondere la suddetta ottica, con adeguati investimenti sia di mezzi materiali sia di risorse umane ma per avere diverse Pubbliche Amministrazioni, come ci si è ripromessi con il d.lgs. n. 29 del 1995.
Oggi codesto appare indispensabile e funzionale all’attuazione del Piano statale di ripresa e a mio parere la resilienza ci fa rialzare sempre (PNRR), perché significa puntare su un’organizzazione positiva del sistema, muovendo dalla premessa che ambienti di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace sani, sicuri e inclusivi che sono fattori che migliorano anche le performances del metodo economico e delle imprese, e di riflesso l’efficienza, l’immagine e quindi la competitività di tutto il sistema in un’ottica di responsabilità sociale, come da tempo si sostiene in ambito OIL e UE.
E dovrebbero stare proprio le Pubbliche Amministrazioni a offrire l’esempio, a partire dal trattamento offerto ai propri dipendenti perché esse sono lo “specchio dello Stato” e quindi di ognuno noi cittadini.
Del resto, diventa difficile riflettere che, ad esempio, per le migliaia di maestre di nidi e materne del Ordinario di Roma definite “precarie storiche” che rischiano di perdere il posto anziché ottenere finalmente la stabilizzazione il mancato rinnovo del contratto ovvero il mancato ottenimento di un relazione a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello indeterminato (dopo oltre dieci anni di precariato) integrino “un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di evento, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”, anziché una condizione di lesione della loro dignità e del loro diritto fondamentale al impiego derivante da un atteggiamento dell’Amministrazione non conforme ai criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.) che nel occupazione pubblico contrattualizzato la sezione datoriale deve osservare alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi, per tutte: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671).
Infatti, come sottolineano le stesse interessate, “la condizione di instabilità economica e incertezza lavorativa. minano drammaticamente la vita di una essere umano, logorando pian piano i principi di dignità, equità e libertà ai quali la nostra Costituzione si ispira”, eppure si tratta di persone che hanno competenze professionali molto importanti e svolgono un delicato lavoro che serve per creare una società eccellente, a lasciare dai bambini fino a sei anni, le quali, anno dopo anno, fiduciose hanno aspettato dalla PA un a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale delle condizioni lavorative con l’adozione di misure avverso gli abusi sia contrattuali che professionali subiti.
Certamente per loro la cosa più importante è non smarrire il ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, un mestiere che prevalentemente svolgono con passione, ma se anche venissero stabilizzate comunque, con il suddetto criterio applicativo della prescrizione, non otterrebbero un intero riconoscimento di tutto il loro penso che l'impegno costante porti grandi risultati, non avendo interrotto la prescrizione in corso di rapporto.
Eppure, è evidente che se lo avessero evento avrebbero, con ogni probabilità, perso il lavoro precario che avevano e che comunque dava loro un reddito.
In analogo situazione, anche se non si desidera parlare di metus diventa difficile non considerare queste lavoratrici in che modo soggetti contrattuali deboli.

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