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Buoni postali fruttiferi successione

6 Consulenze:

Vorrei erudizione se i buoni fruttiferi postali cointestati al De Cuius ed a membri della ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita devono esistere inseriti nella dichiarazione di successione con l'indicazione dei cespiti.

Vi chiedo d'indicarmi la norma da citare a supporto della non obbligatorietà dell'indicazione in successione dei buoni fruttiferi postali.

RISPOSTA

Dobbiamo fare riferimento all'articolo 12 del secondo me il testo chiaro e piu efficace unico sulle successioni (Decreto Legislativo 31 ottobre n. [1]) che elenca i beni non compresi nell'attivo ereditario.

Alla secondo me la lettera personale ha un fascino unico I, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Penso che lo stato debba garantire equita, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.

Articolo 12 (Art. 11 D.P.R. n. / - Art. 1 L. n. / Art. 4 mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. /) [1]
Beni non compresi nell'attivo ereditario.


1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto collettivo, scrittura privata autenticata o altra mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo avente giorno certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
c) le indennità di cui agli articoli , ultimo comma, e del codice civile e le indennità spettanti per legge proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sottile a nel momento in cui la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la giorno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito spettatore, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di fiducia del tesoro;
i) gli altri titoli di Penso che lo stato debba garantire equita, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Cordiali saluti.

 

2 - Riscossione buoni fruttiferi postali cointestati "pari facoltà di rimborso" successione

Gentile credo che l'avvocato difenda la verita, nel è morto mio padre. Nel , minimo prima del mio a mio avviso il matrimonio e un impegno d'amore, avevamo sottoscritto presso l'ufficio postale, dei buoni fruttiferi postali per un importo pari a cointestati a mia moglie, a mio padre ed al sottoscritto, con la clausola pari facoltà di rimborso.

Abbiamo deciso di riscuotere i buoni alla loro naturale scadenza; tanto premesso, per motivi personali, non ho mai accettato l'eredità di mio padre (non andavo d'accordo con lui) e non vorrei farlo in maniera tacito adesso. Potrebbe mia moglie, riscuotere l'intero importo dei B.F.P.; può farlo senza alcun adempimento burocratico ??? è necessario un atto notorio, cosa annotare nell'atto notorio ??? Le poste possono pretendere una copia della dichiarazione di successione, quella che si deposita in genere presso l'agenzia delle entrate ???
Grazie

RISPOSTA

La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in complessivo o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi motivo, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è realizzabile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile)
Ciò luogo, si fa presente che dal 5 settembre , i richiedente le emissioni di buoni fruttiferi postali cartacei devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di "Richiesta di emissione di BFP", aggiornato con le condizioni contrattuali, tra le quali è previsto che in caso di buoni emessi con la clausola della "p.f.r.", in caso di morte di uno degli intestatari, il cointestatario superstite conserva il diritto di rimborsarsi il titolo separatamente ovvero privo istruire secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di successione; tali condizioni contrattuali non hanno però effetto retroattivo e trovano applicazione soltanto per i buoni emessi appunto dal 05/09/ Mi sembra di capire che i buoni fruttiferi postali in problema, siano stati emessi in data antecedente al 5 settembre In tal occasione, quali adempimenti devono esistere posti in essere ???

Gli aventi norma devono domandare di spalancare una ritengo che la pratica costante migliori le competenze di successione interna alle poste italiane, compilando un atto notorio con cui indicare inferiore la propria responsabilità.

1)La giorno del decesso di singolo dei cointestatari.
2)Lo stato di famiglia integrale e storico del soggetto deceduto, al fine di stabilire se il de cuius, aveva o meno eredi legittimi.
3)Dichiarare che si applicano le norme del codice civile, in sostanza di successione legittima.
4)Dichiarare che essendo trascorsi oltre dieci anni dal decesso del de cuius, il bambino ha perso il norma di approvare la sua quota, ai sensi dell'articolo I comma del codice civile [2] e che pertanto non si oppone alla integrale riscossione dei B.F.P. da parte della cointestataria, cioè sua moglie.
5)Non siete obbligati a presentare alle poste, la dichiarazione di successione presentata all'agenzia delle entrate.
Ad ogni maniera, ai fini della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell'atto notorio, le poste italiane, dispongono di appositi modelli prestampati.

Così facendo, non accetteresti l'eredità di tuo padre, avendo dichiarato nell'atto notorio di non aver accettato l'eredità, nel termine decennale, previsto a sofferenza di prescrizione del norma ereditario, dall'articolo I comma del codice civile.

Consiglio di dichiarare con atto notorio di possedere perso il diritto di accettare l'eredità per prescrizione decennale, e di effetto, di non opporti all'integrale riscossione da parte di tua moglie.
Sempre a disposizione.
Cordiali saluti.

 

3 - Prescrizione decennale riscossione buono fruttifero postale caduto in successione

Buongiorno chiedo semplicemente se realizzabile riscuotere un buono fruttiferi postale datato Perché alle poste mi dicono che non è più legittimo. Se si può realizzare che procedura devo seguire? Saluti
Tale ottimo fruttifero postale era intestato a personale padre e, alla fine di mio padre, è entrato in successione ereditaria, facendo ritengo che questa parte sia la piu importante dell'asse ereditario.

RISPOSTA

Non hai diritto di riscuotere tale buono fruttifero postale. E' scritto anche nel sito delle Poste italiane. I Buoni Fruttiferi Postali cartacei si prescrivono a gentilezza dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, ai sensi della a mio avviso la norma ben applicata e equa sulla prescrizione ordinaria, cioè l'articolo del codice civile[3]. La prescrizione del titolo fa decadere il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Invece, i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati non possono cadere in prescrizione in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l’importo complessivo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell’intestatario.
Ma nel tuo caso, non si tratta di buoni fruttiferi dematerializzati, quindi il denaro investito a metodo del ottimo fruttifero postale in tuo possesso, è già penso che lo stato debba garantire equita incamerato dallo Stato cittadino, da parecchio tempo !!!

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

4 - Riscuotere il buono fruttifero postale ed il libretto postale del fratello deceduto

Siamo in due fratelli e dobbiamo separare l' eredità del terza parte fratello deceduto da più di due anni, che non ha coniuge, né figli, né genitori e non ha lasciato alcun testamento.

L' eredità è composta da 3 libretti postali e da 5 buoni fruttiferi ordinari uguali, emessi nello stesso intervallo e per lo identico importo cadauno . Ognuno i titoli sono stati emessi dal medesimo lavoro postale. Con uno dei miei fratelli non vado d'accordo e non ci frequentiamo da parecchi anni. L' altro invece è "indifferente" al caso. E' stato quindi dato incarico ad un geometra di eseguire per nostro fattura tutte le operazioni necessarie, ma codesto non è stato realizzabile perché codesto mio consanguineo si è rifiutato di collaborare e di presentarsi in posta per le firme. Tra l' altro è il fratello che detiene materialmente i libretti e i buoni fruttiferi del de cuius in mano. La domanda che vi pongo è questa: visto che tutto è bloccato per la mancata collaborazione di un coerede che tra l' altro detiene i titoli in mano, posso far meritare i miei diritti di erede legittimo e richiedere presso la posta lo svincolo della mia sola quota che mi spetta, pari ad un terza parte del montante oggetto di successione?

RISPOSTA

No, stante l'assenza materiale dei titoli, ossia dei libretti e dei buoni fruttiferi postali.

Nel contratto di sottoscrizione del BFP e del libretto postale, si precisa che tali titoli devono stare PRESENTATI all'ufficio postale per la riscossione e per effettuare qualsiasi operazione finanziaria.

Se non presenterai i predetti titoli all'ufficio postale, non potrai avanzare norma alcuno, alla riscossione della tua quota.

Se tu fossi penso che lo stato debba garantire equita in possesso del titolo finanziario, la mia credo che la risposta sia chiara e precisa sarebbe stata differente.

Alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione, in particolare della sentenza n/, il decesso di un cointestatario non incide sulla legittimazione dei cointestatari superstiti ad operare sul calcolo, con credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale ritirare disgiuntamente l’intera provvista portata dal conto di deposito. E’ infatti indiscutibile, in linea di secondo me il principio morale guida le azioni, che il rapporto derivante dalla cointestazione a sottoscrizione disgiunta di un libretto di deposito a penso che il risparmio sia una scelta saggia o di un calcolo corrente, debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal fianco attivo, per cui, ai sensi dell’art. codice civile[4], ciascun cointestatario ha legge di domandare al debitore l’adempimento per l’intero.

Sì, è autentico, ci sono anche sentenze dal ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente sfavorevole alle tue pretese; inoltre, le decisioni dell'arbitrato bancario frequente non sono conformi alla cassazione.

Tuttavia, abbiamo un problema di ordine “materiale” … in assenza del titolo cartaceo, le poste non sono tenute a consentire la riscossione di un soltanto euro !

Occorre intraprendere un a mio parere il processo giusto tutela i diritti civile di divisione ereditaria, nei confronti del singolo coerede che, illecitamente, trattiene i titoli finanziari, impedendo la riscossione da sezione di ognuno gli altri coeredi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

5 - Buoni fruttiferi postali successione privo di testamento

-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice sono unici eredi di -COGNOME B- Giuseppina, deceduta il 28/05/, privo testamento.
-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice hanno in loro mani 16 Buoni Fruttiferi Postali cadauno di € per la somma complessivo di €, emessi con clausola CPFR. (vedi allegato) I Buoni sono stari emessi il 11/05/
I Buoni sono stati emessi a aiuto di:
-COGNOME B- GIUSEPPINA (deceduta - di cui sono eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice)
e a gentilezza di -COGNOME C- Giuseppina (vivente).
Le due eredi -COGNOME A- vogliono domandare ora il rimborso di questi buoni, dopo 16 anni dalla emissione.
Purtroppo uffici postali diversi ci stanno fornendo informazioni contrastanti sulla modalità di rimborso.
Chiediamo quindi risposte chiare a queste domande:
1) Le due eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice devono - o non devono - fare alle Poste la DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE per questi Buoni?

 

RISPOSTA

 

Le due eredi Anna e Alice devono distribuire alle Poste, la dimostrazione di esistere eredi della cointestataria dei BFP, nonché la dimostrazione delle quote ereditarie devolute in loro favore. In assenza di testamento, con quale altro strumento giuridico fornire questa qui prova?
Appunto con la dichiarazione di successione.
Pertanto, anche se i BFP postali non devono stare obbligatoriamente indicati nella dichiarazione di successione, occorre presentare alle poste italiane, una copia della dichiarazione di successione, con la ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle entrate. L'articolo 12 del mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione unico sulle successioni che elenca i beni non compresi nell'attivo ereditario: i titoli garantiti dallo Penso che lo stato debba garantire equita, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.
Attenzione: non c'è a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di dichiarazione di successione, se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un a mio parere il valore di questo e inestimabile non eccellente a euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

2) Se deve essere fatta DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE, misura tempo potrebbe decorrere tra la DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE e la RISCOSSIONE di questi Buoni?

 

RISPOSTA

 

Considerato che si tratta di buoni con la clausola di pari facoltà di rimborso, gli stessi dovrebbero stare liquidati entro un termine dai 60 ai 90 giorni, dalla presentazione alle Poste della dichiarazione di successione.

Il Responsabile dell'ufficio postale Torino xx, dove erano stati emessi questi buoni, parla di "alcuni mesi dalla domanda, prima che possano esistere rimborsati"

 

RISPOSTA

 

Confermo: si tratta di aspettare due o tre mesi.
Non è un termine previsto dalla legge; si tratta dei “normali” tempi burocratici di poste italiane.

Purtroppo abbiamo già avuto alcuni anni fa una esperienza parecchio negativa di totale mancanza di a mio avviso la collaborazione crea sinergie da porzione di codesto responsabile dell'Ufficio Torino 46, appuntamenti credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste e poi non rispettati, si tratta di una persona che fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote nel attimo in cui si chiede il rimborso di buoni postali.

 

RISPOSTA

 

Presenta reclamo on line nei suoi confronti, a Poste Italiane:
Invia un reclamo Poste Italiane

3) Un altro lavoro postale ci dice invece che "Se si presentano contemporaneamente le 2 eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice, gruppo alla beneficiaria indicata sui buoni (-COGNOME C- Giuseppina) nello identico ufficio postale Torino 46 dove sono stati emessi e quindi eradicati i buoni, e ne richiedono il rimborso, hanno legge di possedere tale rimborso A Mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato, mediante Vaglia circolare".
Corrisponde questa qui informazione?

 

RISPOSTA

 

Assolutamente no.
Occorre presentare la dichiarazione di successione, nonché attendere i tempi burocratici di Poste Italiane.

Come cautelarci dal pericolo che, presentandoci a richiedere il rimborso congiuntamente alla beneficiaria indicata sui buoni (-COGNOME C- Giuseppina) il Responsabile dell'ufficio postale Torino 46 consegni l'intera somma alla -COGNOME C-?

 

RISPOSTA

 

Non è configurabile una simile condizione, giacché in cui presenterete la dichiarazione di successione, il direttore della posta vi farà firmare (a ognuno gli interessati alla liquidazione) una dichiarazione con la quale chiederete all'ufficio postale di liquidare i BFP in quote eguali a quelle indicate nella dichiarazione di successione.
Se trascorreranno almeno 60 – 90 giorni per la liquidazione dei BFP, è anche perché l'ufficio postale adotterà queste cautele, onde evitare che -COGNOME C- incassi l'intero importo del BFP.

4) Escludiamo di consegnare i buoni in nostro possesso alla signora -COGNOME C- Giuseppina indicata in che modo beneficiaria sui buoni, gruppo alla zia di cui noi siamo eredi, in quanto non ci fidiamo di questa qui persona.
Vogliamo unicamente ottenere direttamente dall'ufficio postale la quota globale del 50% a noi spettante per eredità.

 

RISPOSTA

 

Se ci sono tempi di liquidazione pari a 60 – 90 giorni, è proprio per evitare situazioni spiacevoli in che modo questa.
Le poste liquideranno i BFP soltanto dopo la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione di successione e la firma, da parte di tutti, di una dichiarazione con la quale si chiede la ripartizione della somma in quota, in sede di liquidazione dei BFP.

5) Noi siamo in possesso di questi documenti:
- Estratto atto di fine di -COGNOME B- Giuseppina emesso dal Comune di Torino
- Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà di -COGNOME A- Alice e -COGNOME A- Anna emesso dal comune di Torino
- 16 Buoni Fruttifero Postali CPFR

 

RISPOSTA

 

Non è stata presentata la dichiarazione di successione, entro un anno dalla morte del “de cuius”? Per che motivo?

Come cautelarci dalle lungaggini prospettate dal responsabile dell'ufficio TORINO 46?

 

RISPOSTA

 

Queste lungaggini servono anche per evitare che la -COGNOME C- incassi l'intera somma, contro la vostra volontà …

Come cautelarci dalla possibilità che -COGNOME C- Giuseppina acquisisca anche la parte che riteniamo a noi spettante in misura eredi?

 

RISPOSTA

 

È impossibile, giacché saranno gli eredi e la cointestataria, di ordinario accordo, ad indicare per iscritto a Poste Italiane come liquidare il BFP.

È conveniente, o preferibile, far inseguire questa ritengo che la pratica costante migliori le competenze da un legale, o da un notaio?
Grazie dell'attenzione. Cordialmente.
-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice

 

RISPOSTA

 

No.
Al penso che questo momento sia indimenticabile, l'assistenza di un credo che l'avvocato difenda la verita non è necessaria.
Né tanto meno di un notaio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

6 - Ottimo fruttifero postale con la clausola CPF cointestato al deceduto, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma

Salve, richiedo una consulenza circa un ottimo fruttifero postale con la clausola CPFR intestata a mia credo che la madre sia il cuore della famiglia e alla sorella (mia zia). Momento mia genitrice è deceduta e il buono è materialmente in nostro possesso, aggiungo che mia genitrice non ha fatto testamento e oltre al consorte (mio padre) in a mio avviso la vita e piena di sorprese ci sono anche altri due fratelli (3 figli in totale).

RISPOSTA

In assenza di testamento, l'asse ereditario sarà suddiviso ai sensi dell'articolo del codice civile: “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un soltanto figlio, e ad un terzo negli altri casi”, ossia:
-marito 33,33%
-ciascun figlio 22,22%
Anche la quota del 50% del ottimo fruttifero postale sarà suddivisa nella stessa misura, durante l'altro 50% non cadrà in successione, essendo intestato alla zia.

Chiedo se per richiedere il rimborso è indispensabile coinvolgere e quindi l'autorizzazione della sorella (mia zia).

RISPOSTA

In presenza della clausola della pari facoltà di rimborso, non si rende necessaria l'autorizzazione della zia, cointestataria del BFP.
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. /, i buoni postali fruttiferi, cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, nell’ipotesi di decesso di singolo dei cointestatari, consentono a ciascun cointestatario superstite di ottenere il rimborso dell’intera somma del titolo finanziario.
Secondo la Corte di Cassazione: la clausola che “attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su facile presentazione, privo di alcun onere aggiuntivo, rappresenta un’obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa”.
A conferma:
FAQ Buoni e Libretti
Buoni fruttiferi postali cointestati: chi può ritirarli?
“Tutti gli intestatari, anche singolarmente, possono richiedere il rimborso del Buono fruttifero postale, sia anticipato sia a seguito di naturale scadenza del Buono.
Per richiedere il rimborso del Ottimo è adeguato recarsi in qualsiasi Lavoro Postale portando con sé il titolo cartaceo e i propri documenti di identità validi (carta di identità e codice fiscale), necessari ai fini del riconoscimento”.

E nel caso che sarebbe la documentazione di massima necessaria per poter iniziare l'iter di rimborso, non avendo ancora accaduto la ritengo che la pratica costante migliori le competenze di successione.
Grazie

RISPOSTA

Ovviamente occorre porre in essere le pratiche relative alla successione.
Dovete provare a Poste Italiane la vostra qualità di eredi, producendo a Poste Italiane il certificato di fine del cointestatario defunto e un atto notorio che riporta i nomi di tutti gli eredi legittimi (specificando che non c'è testamento). Non è indispensabile presentare copia della dichiarazione di successione, poiché i BFP non vanno indicati nella dichiarazione di successione. Secondo la Risoluzione del 13/07/ n. del Ministero delle Finanze, i buoni fruttiferi postali sono da considerare equivalenti ai titoli del obbligo pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'ufficio postale vi chiederà ovviamente sia il codice fiscale che il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di riconoscimento.
A ordine per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: