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Asseverazione del tecnico abilitato

Asseverazione e visto di conformità: perché non sono costantemente obbligatori

Lo scorso anno con il Decreto Legge 77/ sono cambiate le regole, tra le altre cose, per accedere agli Ecobonus. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate si tratta semplificazioni sulla documentazione da presentare per gli interventi che danno diritto agli Ecobonus. In maniera particolare è importante realizzare chiarezza sull’obbligo di produrre l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità. Due documenti che sono obbligatori soltanto in alcuni casi. Vediamo quali per fare chiarezza e chiarire la caos ancora esistente intorno a questo argomento.

L’origine della confusione

Il problema è nato sul finire dello scorso anno quando, iniziale dell’approvazione ufficiale della Legge di Bilancio, tramite alcune indiscrezioni si è pensato che l’asseverazione e il visto di conformità fossero obbligatori per tutti gli ecobonus, anche quelli per la sostituzione della caldaia e per usufruire dello sconto in fattura. In realtà, in che modo precisato dall’Agenzia delle Entrate stessa, questi adempimenti sono in aggiunta a quelli ordinariamente previsti per le detrazioni soltanto per quegli interventi che non rientrano nella cosiddetta ‘edilizia libera’ e quelli superiori ai €.

Quando richiedere l’asseverazione e il visto di conformità

Sia l’asseverazione della congruità delle spese che il visto di conformità sono documenti che vanno redatti e rilasciati solamente da tecnici abilitati. L’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori (o per ogni penso che lo stato debba garantire equita di progresso degli stessi) da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, eccetera= e serve per attestare la partecipazione e la coerenza dei requisiti tecnici tra il progetto e la esecuzione effettiva. Il visto di conformità, invece, viene rilasciato sulla base dell’asseverazione e verifica che chi sta richiedendo le agevolazioni fiscali è in regola con gli adempimenti tributari previsti e consente all’Agenzia delle Entrate di migliorare i controlli.

Con le nuove regole, quindi, l’asseverazione e il visto di conformità sono obbligatori solamente per ognuno i lavori oggetto del Superbonus del %, del Bonus facciate, per ognuno gli interventi non rientranti nell’edilizia libera e per quelli per un importo complessivo (IVA compresa per i soggetti privati) eccellente a €. A codesto proposito è utile sottolineare come, tra le spese da trasportare in detrazione, rientrino anche quelle necessarie per la redazione e il rilascio sia dell’asseverazione che del visto di conformità. In caso di asseverazioni e attestazioni false si è passibili di sanzione pecuniaria, che va da € a €, per ciascuna asseverazione falsa.

Non sono vincolati a codesto obbligo, quindi, i lavori di manutenzione ordinaria, quelli di importo inferiore ai € e tutti quelli che non sono considerati edilizia libera, ovvero quelli menzionati all’articolo 6 del Testo Irripetibile Edilizia e del Decreto del 2 marzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo significa che per usufruire dello sconto in fattura (o della cessione del credito) tutti gli Ecobonus (a parte il Superbonus e il Bonus facciate) non serve produrre ulteriori documenti.

La procedura è quindi non solo più economica ma anche più snella e rapida, consentendo di agevolare tutto l’iter burocratico e consentire di avere una caldaia nuova, a prezzi vantaggiosi e in tempi rapidi, ottimizzando i vantaggi di codesto tipo di intervento.